NEWS

Dal 2026 nuovo fisco per gli ETS

28 Lug 2025 | News

Dal 2026 nuovo fisco per gli ETS: a confermarlo il decreto legge 17 Giugno 2025, n. 84

Il decreto legge 17 Giugno 2025 n. 84 definisce il nuovo quadro fiscale per gli Enti del Terzo Settore. Dal 1° Gennaio 2026 sarà obbligatorio fare una scelta rispetto ai nuovi criteri per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Il 2025 segna un capitolo cruciale per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che si trovano a dover affrontare un cambiamento significativo. Con quasi tre decenni di regolamentazione secondo il Decreto Legislativo 460/1997, quest’anno rappresenta l’ultimo atto per le ONLUS nella loro attuale configurazione giuridica. Il processo di riforma avviato dal Codice del Terzo Settore nel 2017 si concluderà il 1° gennaio 2026, data in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni legali e fiscali per gli enti non profit. Pertanto, le ONLUS saranno chiamate a decidere se trasformarsi in Enti del Terzo Settore e registrarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o trasferire il loro patrimonio a organizzazioni con scopi affini.

Un cambio di assetto giuridico

Le ONLUS si troveranno di fronte all’obbligo di decidere se continuare a operare nel contesto del Terzo Settore, evolvendosi in associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, imprese sociali o altre entità di tipo non commerciale, oppure optare per non aderire al Terzo Settore, il che comporterebbe la perdita dei benefici fiscali e della classificazione come ente non commerciale. Qualora le ONLUS desiderassero trasformarsi in E.T.S., sarà obbligatorio che si iscrivano al RUNTS entro il 31 marzo 2026, affinché possano continuare a operare sotto la loro attuale denominazione. In assenza di questa iscrizione, le ONLUS perderanno il diritto di utilizzare il termine “ONLUS” e dovranno, come già accennato, conferire il loro patrimonio a un altro ente di terzo settore con finalità simili. È importante sottolineare che a partire dal 2026 verrà inoltre abolita l’anagrafe ONLUS, che rappresenta l’elenco ufficiale gestito dall’Agenzia delle Entrate, di conseguenza, le organizzazioni dovranno adattarsi a questa nuova realtà normativa per garantire la loro operatività e il rispetto delle disposizioni vigenti.

Regime fiscale

Con l’entrata in vigore definitiva del Titolo X del Codice del Terzo Settore nel 2026 si conclude il regime fiscale delle ONLUS e si inaugura un nuovo quadro tributario per le organizzazioni non profit italiane. Si applicheranno nuove normative riguardanti IVA, IRES e IRAP, mentre alcune agevolazioni resteranno in vigore ma con requisiti più rigorosi. In particolare, sarà attuata la completa applicazione degli articoli 79–89 del D.lgs. 117/2017, che stabiliscono la separazione tra enti commerciali e non commerciali, le linee guida per la de-commercializzazione delle attività di interesse generale e i nuovi regimi forfettari per E.T.S., A.P.S. e O.D.V.

Nel contesto del Codice del Terzo Settore la distinzione tra ente commerciale e non commerciale riveste un’importanza cruciale per stabilire il regime fiscale applicabile e le eventuali agevolazioni offerte. La classificazione si fonda non tanto sulla forma giuridica ma sulla natura e le modalità delle attività condotte:

Ente non commerciale: svolge prevalentemente attività di interesse generale in modalità non lucrativa.

Ente commerciale: svolge attività economiche in forma di impresa, anche se legate ad attività sociali

Criteri per la de-commercializzazione delle attività di interesse generale

Le attività di interesse pubblico non sono considerate di natura commerciale se vengono svolte senza compenso o a fronte di un importo minimo oppure, in alternativa, se i ricavi non superano del 6% i costi per tre anni consecutivi. Alcuni introiti non sono soggetti a tassazione e, quindi, non contribuiscono alla formazione del reddito, indipendentemente dai limiti quantitativi sopra menzionati. Questi introiti comprendono le quote di associazione e le donazioni, i finanziamenti pubblici per attività convenzionate, i proventi provenienti da raccolte fondi occasionali e le attività rivolte ai membri e ai loro familiari, se effettuate senza compenso o con un compenso simbolico. Inoltre, rientrano tra le attività sempre considerate non commerciali quelle relative alla ricerca scientifica di interesse sociale, se realizzate direttamente o attraverso università, con reinvestimento totale degli utili e senza accesso privilegiato ai risultati.

Nuovi regimi forfettari per E.T.S., A.P.S. e O.D.V.

A partire dal 1° gennaio 2026 il Titolo X del Codice del Terzo Settore introduce per gli Enti del Terzo Settore la possibilità di accedere a regimi fiscali semplificati e forfettari, concepiti per rendere più agevole la tassazione delle attività commerciali non predominanti. Questi nuovi regimi sono riservati agli E.T.S. non commerciali registrati al RUNTS, comprese le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le Società di Mutuo Soccorso. Il reddito imponibile sarà determinato tramite un coefficiente stabilito dal C.T.S. sui ricavi commerciali senza ammettere deduzioni analitiche.

Ulteriori benefici comprendono l’esenzione dell’IVA per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con un fatturato inferiore a € 85.000 l’esclusione dall’IRAP per determinate attività istituzionali e la detassazione degli utili reinvestiti per le imprese sociali come previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017. Per accedere a queste agevolazioni è necessario soddisfare alcune condizioni tra cui l’iscrizione al RUNTS l’attività commerciale che non deve essere prevalente l’allocazione degli utili per scopi statutari e la tenuta di una contabilità semplificata.

Obblighi di trasparenza

A partire dal 2025, gli Enti del Terzo Settore sono obbligati a seguire una nuova serie di requisiti di trasparenza, volti a migliorare la chiarezza nella gestione economica e amministrativa. Questi requisiti si applicano a tutti gli E.T.S. iscritti al RUNTS, presentando variazioni in base alla loro dimensione e tipologia. Gli Enti sono tenuti a rendere noti il bilancio di esercizio comprensivo di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, la rendicontazione delle erogazioni pubbliche per contributi superiori a diecimila euro, i compensi e le retribuzioni per gli amministratori e dirigenti nel caso le entrate superino i centomila euro, e il bilancio sociale per gli E.T.S. con entrate oltre un milione di euro. Le novità in materia di trasparenza del 2025 includono la digitalizzazione dei bilanci attraverso modelli standard per garantire la comparabilità, la certificazione obbligatoria per gli E.T.S. con entrate superiori a duecentoventimila euro, controlli più rigorosi da parte del Ministero del Lavoro e delle Regioni, e nuove soglie dimensionali relative all’obbligo di un revisore legale o di un organo di controllo.

Le sfide e le nuove opportunità

Con l’approssimarsi della scadenza del 31 marzo 2026, le ONLUS italiane si trovano ad affrontare un periodo di significativa evoluzione. La riforma del Terzo Settore richiede non solo una scelta da un punto di vista giuridico, ma anche un adeguamento amministrativo articolato, coinvolgendo aspetti di governance, normativa fiscale e requisiti di trasparenza. Di conseguenza, molte piccole ONLUS si troveranno a dover gestire un processo di adeguamento complesso, con implicazioni sia in termini di costi che di tempistica da considerare.

Il passaggio al RUNTS offre un’importante opportunità per consolidare la propria identità, ottenere nuovi finanziamenti e aumentare la propria visibilità. È fondamentale considerare anche l’espansione delle attività ammissibili: mentre le ONLUS erano limitate a soli 12 settori, ora gli ETS possono operare in oltre 25 ambiti diversi come riportato dall’articolo 5 del CTS, tra cui la tutela dell’ambiente, l’agricoltura sociale, l’accoglienza dei migranti e il commercio equo e solidale.

Alcune organizzazioni potrebbero affrontare difficoltà nella conclusione della transizione, portando a una perdita di beni e vantaggi fiscali. I motivi principali del rischio di dispersione includono l’incertezza normativa, poiché molte ONLUS stanno ancora aspettando chiarimenti riguardo a IVA, IRAP e criteri di commercialità. I costi per l’adeguamento, come le modifiche statutarie e le consulenze legali e contabili, possono rappresentare un peso per le realtà più piccole. Inoltre, le difficoltà organizzative sono evidenti per enti con risorse limitate o basati sul volontariato, che trovano complicato adempiere agli obblighi richiesti. Infine, i ritardi istituzionali nell’aggiornamento del RUNTS e nelle risposte delle autorità competenti contribuiscono a complicare ulteriormente la situazione.

Le strategie efficaci per prevenire la dispersione prevedono sicuramente una pianificazione anticipata della trasformazione giuridica e dell’iscrizione al RUNTS, l’importanza di rivolgersi a reti associative, C.S.V. e esperti del settore, la scelta della forma più idonea tra ETS non commerciale, APS, ODV o impresa sociale in base alle peculiarità strutturali e all’attività svolta, oltre a tutelare le opportunità fornite dalla riforma riguardo a visibilità, accesso a fondi e semplificazioni amministrative.

I Nostri Servizi

Consorzio Italia è una impresa sociale, strutturata come consorzio e come una rete territoriale consolidata di imprese, in grado di fornire servizi di vario tipo dedicati alla persona. Perseguiamo l’interesse delle comunità locali alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso l’organizzazione di risposte ai bisogni dei singoli e dei gruppi. Scopri tutti i nostri servizi.

contattaci

Scopri tutti i servizi che puoi richiedere direttamente a Consorzio Italia. Compila ed invia il modulo sottostante oppure telefona ai recapiti indicati.

11 + 4 =