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Iva per gli operatori socio sanitari a domicilio

16 Mar 2026 | News

Iva per gli operatori socio sanitari a domicilio: risposta del ministero dell’Economia a un’interrogazione in commissione Finanze al Senato

Per gli operatori socio sanitari (Oss) l’esenzione dall’Iva continua a essere distante. Di conseguenza, anche le prestazioni sanitarie di assistenza domiciliare integrata sono soggette all’aliquota Iva standard del 22 per cento. A confermare l’approccio restrittivo è la risposta data dalla sottosegretaria al ministero dell’Economia Sandra Savino all’interrogazione presentata da Antonio Trevisi (Forza Italia) nella commissione Finanze al Senato.

Il catalogo delle professioni sanitarie

Dal punto di vista “soggettivo”, la questione si risolve tramite la risposta, ricordando che l’articolo 99, comma 1, del Testo unico delle leggi sanitarie (Rd 1265/1934) non include la figura dell’operatore socio sanitario. La nota 56436 del 22 novembre 2018 del ministero della Salute – viene sottolineato – ha stabilito che «in base al tipo di formazione e alle competenze indicate sopra, l’operatore socio sanitario non è paragonabile alle professioni sanitarie». Da ciò deriva la conclusione che le prestazioni erogate da questi operatori «non sono state considerate» soggette all’esenzione Iva poiché «mancano delle qualità delle professioni sanitarie»

L’assistenza domiciliare integrata

Un altro aspetto evidenziato dall’interrogazione Trevisi riguarda se, all’interno di un servizio globale e articolato di assistenza domiciliare integrata fornito da una società per conto della Asl, le prestazioni eseguite dagli operatori sociosanitari possano essere considerate secondarie rispetto alla prestazione sanitaria principale offerta dai professionisti della salute autorizzati (medici, infermieri, fisioterapisti). Qui la risposta fornita dall’Economia chiarisce che, affinché si stabilisca un vincolo di accessorietà tra due operazioni, non è sufficiente la convergenza di tutte le prestazioni verso un medesimo obiettivo, ma è necessario che ci sia «un legame di dipendenza funzionale delle prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale» (così, la risoluzione 6/E dell’11 febbraio 1998), con le prestazioni accessorie che devono rispondere all’esigenza di offrire al cliente, secondo le sue specifiche necessità, il miglior risultato possibile. Pertanto sono «accessorie» soltanto «le operazioni realizzate dallo stesso soggetto in necessaria relazione con l’operazione principale alla quale, quindi, si collegano e che hanno, di norma, la funzione di integrare, completare o consentire la prestazione o cessione principale».

Quando la prestazione è accessoria

Di conseguenza, come chiarisce la risposta, «non sembra adeguato un semplice legame della prestazione “accessoria” con l’attività principale, risultando invece necessario che essa costituisca un unicum con l’operazione principale». La valutazione della relativa frequenza nelle situazioni specifiche deve avvenire, di volta in volta, e basandosi su elementi esclusivamente fattuali.

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