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Disabili e condominio

12 Ago 2024 | News | 0 commenti

Quando si vive in un condominio, è fondamentale considerare le esigenze delle persone con disabilità. La gestione degli spazi comuni deve tenere conto delle normative vigenti, come la legge n. 13 del 1989 e il decreto ministeriale n. 236 del 1989. Un aspetto cruciale riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche, che può essere realizzata attraverso interventi come l’installazione di servoscale e ascensori. È importante sapere che gli oneri burocratici per questi lavori sono notevolmente ridotti, anche per gli edifici storici, e i costi possono essere dedotti fiscalmente. Per approvare tali interventi, è necessario il consenso dell’assemblea condominiale, con una maggioranza dei presenti e almeno la metà del valore dell’immobile, mentre in seconda convocazione basta un terzo. Se non si raggiunge un accordo, il condomino può procedere con i lavori a proprie spese, rispettando i requisiti di stabilità e sicurezza, senza ledere i diritti degli altri residenti. Inoltre, nei condomini con parcheggio, le persone disabili hanno diritto a un posto auto vicino all’ingresso. La legge offre quindi diverse forme di protezione per le persone con disabilità all’interno dei condomini, e la giurisprudenza ha sviluppato regole di solidarietà sociale per garantire il rispetto di questi diritti.

Alcune tra le situazioni più frequenti che si possono presentare in caso di barriere architettoniche e le relative norme che disciplinano tali fattispecie sono elencate di seguito.

Immaginiamo la situazione di disabile che si trova di fronte a un dilemma: un inquilino desidera installare una rampa di accesso esterna per facilitare la vita di una persona con disabilità, ma alcuni condomini si oppongono e rifiutano di contribuire alle spese. È possibile procedere nonostante le resistenze? La risposta è la seguente. Sebbene non esista una legge che obblighi il condominio a effettuare modifiche strutturali, la legge n.13 del 9 gennaio 1989 garantisce il diritto alla mobilità per le persone con disabilità. Questo significa che, anche se l’assemblea condominiale si oppone, l’inquilino può comunque realizzare la rampa a proprie spese. La legge chiarisce che chi ha bisogno di miglioramenti per l’accessibilità può installare, a proprie spese, soluzioni come servoscala e strutture rimovibili. Anche in un contesto di opposizione, esistono percorsi per garantire l’accesso e il benessere di tutti.

La sicurezza nelle abitazioni è un aspetto fondamentale che non può essere trascurato. Tra le misure più importanti, i corrimano laterali sulle scale rivestono un ruolo cruciale, specialmente per le persone anziane o con difficoltà motorie. Tuttavia, non è raro trovare situazioni in cui questi elementi essenziali mancano. Consideriamo un caso emblematico: un signore deve affrontare alcuni gradini per accedere all’ascensore del suo condominio, ma si trova senza alcun corrimano a cui aggrapparsi. La sua domanda è legittima: l’amministratore è obbligato a installare un corrimano anche se alcuni condomini si oppongono per motivi estetici? L’Ingegnere Marchetti chiarisce che, secondo il D.M. 236/89, la presenza del corrimano è obbligatoria negli edifici costruiti dopo tale normativa. Per le costruzioni più vecchie, l’installazione deve essere approvata dall’assemblea condominiale con la maggioranza prevista dall’art. 1136, 3^ comma del c.c. Ignorare questo obbligo può portare a gravi conseguenze: in caso di incidenti legati all’assenza del corrimano, il condominio potrebbe essere chiamato a risarcire i danni secondo l’art. 2051 del c.c.