L’impiego di volontari nell’impresa sociale: normative e restrizioni per l’utilizzo di volontari nelle organizzazioni sociali
Nell’ambito delle imprese sociali è possibile impiegare attività di volontariato, rappresentando un’importante novità rispetto alle normative precedenti e in linea con l’estensione dell’uso dei volontari a tutti gli ETS, ma il numero di volontari non può superare quello dei lavoratori impiegati, con un limite massimo fissato al 50% del personale. Inoltre, è obbligatorio garantire ai volontari un’adeguata copertura assicurativa contro infortuni e malattie legate all’attività svolta, oltre alla copertura per responsabilità civile verso terzi. Gli articoli che disciplinano la figura del volontario e le sue attività sono quelli compresi nel Codice del Terzo Settore e qualsiasi utilizzo del volontariato deve essere complementare e non sostitutivo rispetto ai professionisti richiesti dalla legge, senza incidere sui costi dei servizi offerti, salvo per i costi assicurativi dei volontari.
Il volontario: cosa fa
Il volontariato si riferisce a un contributo personale e gratuito da parte di un individuo che decide di dedicarsi alla comunità e al bene comune, attraverso attività svolte anche in collaborazione con enti del terzo settore, comprese le imprese sociali. Il volontario offre il proprio tempo e le proprie competenze per rispondere ai bisogni delle persone e delle comunità senza perseguire alcun profitto, nemmeno in modo indiretto, e con l’unico obiettivo di promuovere la solidarietà. Pertanto, è fondamentale che l’impegno del volontario non preveda alcuna forma di compenso, nemmeno da parte di chi beneficia della sua azione. Tuttavia, l’ente del terzo settore che coordina l’attività del volontario può rimborsare esclusivamente le spese reali sostenute, documentate e conformi ai limiti e alle modalità stabilite in anticipo, evitando rimborsi forfetari come previsto dalla normativa vigente.
I rimborsi ai volontari
Per semplificare la gestione delle spese e il rimborso ai volontari il 4° comma dell’art. 17 prevede che il volontario possa farsi rimborsare le spese tramite un’autodichiarazione in base all’art. 46 del DPR 445/2000 a condizione che il rimborso giornaliero non superi i 10 Euro e quello mensile i 150 Euro e che l’organo competente dell’ETS stabilisca quali spese e attività di volontariato rientrano in questa modalità di rimborso risulta incompatibile la qualifica di volontario con un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’ETS in cui si svolge l’attività di volontariato o di cui si è soci perciò l’associato che supporta occasionalmente gli organi sociali dell’ente come segretario o consulente non può essere considerato volontario e queste attività anche se sporadiche sono lavorative con diritto a un compenso adeguato a meno che non vi sia una rinuncia volontaria da parte dell’interessato inoltre secondo il 1° comma dell’art. 61 e dell’art. 63 del Codice del terzo settore le imprese sociali non societarie possono partecipare alla creazione dei Centri di servizio per il volontariato e beneficiare dei servizi di promozione e supporto al volontariato forniti da questi enti anche per le imprese sociali costituite in forma di società e per quelle non associate ai CSV.