Nuove regole per i controlli sull’impresa sociale: il Ministero del Lavoro modifica l’elenco dei controllori e introduce nuovi modelli di verbale per le ispezioni
È stato reso noto sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026, il Decreto del 21 gennaio 2026 del Ministero del Lavoro, con modifiche e aggiornamenti alla regolamentazione dei controlli sull’impresa sociale.
Il documento si riferisce al decreto riguardante l’Impresa sociale (dlgs 112/2017) e si occupa di:
L’elenco dei controllori, per cui in attesa dell’inizio dei corsi di formazione, l’iscrizione degli ispettori è estesa fino al sesto anno (prima era fino al terzo anno) dall’entrata in vigore del decreto del 2022 (art. 1).
L’adeguamento dei modelli di verbale impiegati nelle ispezioni con l’allegato 1 relativo al controllo ordinario e l’allegato 2 riguardante l’ispezione straordinaria, che vanno a sostituire quelli attualmente in uso (dm 14 febbraio 2023) (art. 2).
L’articolo 15 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
L’articolo 112, inerente la revisione della normativa sull’impresa sociale, conferisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il compito di vigilanza sulle imprese sociali. L’oggetto della verifica è il rispetto delle normative legislative. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è responsabile dell’esercizio delle funzioni ispettive sulle imprese sociali che non sono costituite come società cooperative, nei territori in cui sono presenti uffici dell’Ispettorato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può anche esercitare l’attività di controllo avvalendosi di enti associativi riconosciuti, che siano sostenuti da almeno 1.000 imprese sociali registrate nel Registro delle imprese di almeno cinque diverse Regioni o Province autonome, e delle associazioni menzionate nell’art. 3 del D.lgs. n. 220/2002.
Si sottolinea che il compito di esercitare le funzioni ispettive sulle imprese sociali non organizzate come società cooperativa spetta all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nei territori in cui sono attivi uffici dell’Ispettorato. Il monitoraggio può essere effettuato – con l’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – da organismi associativi riconosciuti, a cui siano associate almeno 1.000 imprese sociali registrate nel Registro delle imprese di almeno cinque diverse Regioni o Province autonome, e delle associazioni di cui all’art. 3 del dlgs n. 220/2002 (le cooperative centrali).
A questo link la pagina del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicata ai controlli sulle imprese sociali non in forma cooperativa, che riporta una sintesi della normativa e i documenti aggiornati.

