Tagli all’inclusione scolastica: sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1798/2024, ha esaminato un caso relativo a una presunta violazione del diritto all’inclusione scolastica di un alunno con disabilità, scaturito dalla decisione del Comune di ridurre le ore di assistenza specialistica a sole sette, rispetto alle tredici ore previste nel Piano Educativo Individualizzato, a causa delle restrizioni di bilancio che gravano sugli enti locali. Il Tar dell’Emilia Romagna e successivamente il Consiglio di Stato hanno convalidato la scelta del Comune di limitare le ore di assistenza specialistica. Questa decisione da parte del Consiglio di Stato si è basata su due fattori principali: in primo luogo, il lavoro del GLO è stato definito come una serie di “semplici proposte”, che devono essere valutate dagli organi competenti; in secondo luogo, la citazione normativa degli articoli 10 comma 3 e 3 comma 5 del d.lgs. 66/2017, che stabilisce che gli enti locali devono agire su richiesta dei dirigenti scolastici e nei limiti delle risorse disponibili. L’avvocato Walter Miceli dell’Osservatorio 182, intervenendo durante una nostra diretta, ha dichiarato che queste conclusioni non sono sorprendenti per chi è esperto in diritto poiché tali norme erano già note; il Consiglio di Stato le ha semplicemente applicate. Tuttavia, egli ritiene che sia stato commesso un errore significativo poiché le norme menzionate sono contrarie alla Costituzione, come già evidenziato in diverse sentenze della Corte Costituzionale, che ha affermato che i vincoli di bilancio non possono ledere i diritti fondamentali degli alunni con disabilità.
Le sentenze della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha chiaramente stabilito, tramite le sentenze n. 275/2016 e 83/2019, che esistono diritti fondamentali che non possono essere subordinati alla gestione finanziaria del bilancio pubblico e che devono prevalere su qualsiasi considerazione di equilibrio economico. Secondo l’avvocato Miceli, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto non solo prendere in considerazione le disposizioni del d.lgs. 66/2017, ma anche le pronunce della Corte Costituzionale, provvedendo a inoltrare gli atti necessari a questa. Inoltre, un’opzione alternativa sarebbe quella di un intervento legislativo da parte del Parlamento per modificare la norma in questione. In merito alla definizione del termine “proposte” quale esito del lavoro del GLO, l’avvocato Miceli richiama anche una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, che ha sottolineato come non esista alcuna norma di legge che conferisca ai dirigenti dell’USR la facoltà di ignorare le proposte del GLO senza fornire una motivazione appropriata che tenga conto delle necessità di inclusione dell’alunno disabile.
La critica di Osservatorio 182
Anche la dottoressa Evelina Chiocca dell’Osservatorio 182 esprime una forte critica alla normativa attuale, auspicando una sua revisione. Durante un’intervista del 30 agosto ha sottolineato che il concetto di invarianza di spesa per lo Stato è da rimuovere, poiché compromette i diritti degli studenti con disabilità, impedendo la piena garanzia delle risorse necessarie. Nel suo intervento, la dott.ssa Chiocca ripercorre le fasi di creazione e attuazione del d. lgs. 66/2017 e delle modifiche apportate dal d. lgs. 96/2019, evidenziando le carenze culturali di tali provvedimenti, e pone l’accento sulla mancanza di una definizione chiara per il profilo professionale degli operatori di assistenza specialistica. Secondo la dott.ssa Chiocca, nel 2017 era prevista una definizione del profilo professionale per queste figure, ma oggi non solo tale definizione è assente, ma l’accordo previsto dal d.lgs. 96/2019, necessario per la richiesta di tali figure da parte dei dirigenti scolastici agli enti locali, non è stato neppure formalizzato, creando confusione e incertezze nel sistema scolastico.